Green PASS: domande e risposte ai quesiti più frequenti

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In questi giorni tante sono le domande che ognuno di voi si fa prima di prenotare o confermare le vacanza? Qui di seguito ho cercato di sintetizzare e dare risposta alle principali domande che ci sono state fatte.

Aggiornamento al 01 gennaio 2022

Provando a mettere un po’ tutto il più chiaro possibile. Logicamente poi ci saranno visioni e ipotesi diverse, queste che riporto sono le versioni e visioni ufficiali.

Cosa attestano le certificazioni verdi COVID-19?

  • l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (anche con la somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal 15° giorno dopo la somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);
  • avvenuta guarigione da COVID-19;
  • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, con validità di 48 ore

Ma ora è arrivato il Super Green Pass o Green Pass Rafforzato!

Ufficiali le nuove regole e misure di contenimento Covid-19

📣 Pubblicato il 31 dicembre 2021 il decreto con le nuove misure di contenimento del Covid-19.

Dal 01 gennaio 2022 sono operative le nuove regole per la quarantena, mentre dal 10 gennaio sarà obbligatorio il super green pass anche per alberghi e strutture ricettive (nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati), ristoranti, piscine, centri benessere, impianti risalita, etc.

🟢 Nuove regole quarantena in vigore da oggi 01/01/2022

La misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo.

Ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Tali disposizioni si applicano anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data del 31 dicembre 2021.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati.

In questo ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto- sorveglianza.

Le principali novità riguardano:

LA Proroga dello stato di emergenza (articolo 1)
Lo stato di emergenza nazionale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.

Il Green pass (articolo 2)
Dal 1° febbraio 2022, la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

L’ Obbligo di indossare le mascherine all’aperto (articolo 4, comma 1)
Dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, sarà obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all’aperto, anche in zona bianca.

L’ Obbligo di indossare le mascherine FFP2 al chiuso (articolo 4, comma 2)
Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio è altresì vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

L’Obbligo di indossare le mascherine FFP2 sui mezzi di trasporto (articolo 4, comma 3)
Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), è obbligatorio indossare la mascherina di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto pubblico. Tale obbligo vale anche per funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura della cupola paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici.

La Somministrazione al banco (articolo 5, comma 1)
Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, è consentito solo ai soggetti in possesso di certificazione verde rafforzata (cosiddetto super green pass).

Le Feste, eventi assimilati e concerti (articolo 6, comma 1)
Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.

Le Discoteche, sale da ballo e locali assimilati (articolo 6, comma 2)
Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo.

LE Palestre, piscine, musei, terme, etc. (articolo 8, comma 1)
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), la certificazione verde rafforzata sarà necessaria anche:
• al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
• per musei e mostre;
• al chiuso per i centri benessere;
• per i centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
• per i parchi tematici e di divertimento;
• al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
• per sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Il super green pass non è richiesto ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I Controlli per gli ingressi nel territorio nazionale (articolo 11, commi 1 e 2)
Saranno effettuati, anche a campione, test antigenici o molecolari ai viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale. In caso di esito positivo del test, al viaggiatore si applicherà la misura dell’isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, con oneri a proprio carico.

Forniamo di seguito le prime indicazioni in merito alle nuove disposizioni, facendo riserva di ritornare sull’argomento una volta ricevuti chiarimenti da parte del Governo sull’interpretazione di alcuni passaggi, che restano ancora poco chiari, in primo luogo su come devono essere effettuati i controlli.

Cos’è il super green pass?

Il super green pass rafforzato è un certificato verde rafforzato che può essere rilasciato solamente alle persone vaccinate e a chi è guarito dal Covid-19.

Il super green pass non viene quindi rilasciato a chi è in possesso del solo risultato negativo di un tampone rapido o molecolare effettuato rispettivamente entro 48 o 72 ore.

Quando entra in vigore il super green pass?

Il super green pass sarà in vigore dal 29 novembre per la zona gialla e per quella arancione. Dal 6 dicembre fino al 15 gennaio verrà richiesto anche in zona bianca per una serie di attività. Il green pass rafforzato non è richiesto per i minori di 12 anni e per i soggetti esenti (per certificazione medica) dalla campagna vaccinale.

Quali attività e servizi necessitano del super green pass?

Sarà necessario essere in possesso del super green pass, in zona bianca, gialla e arancione, per accedere ai servizi di ristorazione al chiuso (ad eccezione dei servizi di ristorazione effettuati all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati), alle feste e discoteche, stadi e palazzetti dello sport, cinema, teatri, musei.

Il green pass subisce delle modificazioni?

Sì, ne viene ridotta la validità. La durata del green pass rilasciato dopo il completamento del ciclo vaccinale o della dose booster passa infatti dai 12 mesi ai 9 mesi.

Dove e per cosa è sufficiente il green pass base?

Il green pass “base”, ossia il certificato verde che si ottiene anche con tampone antigenico o molecolare negativo, oltre che per vaccinazione e guarigione rimane valido in zona bianca per svolgere l’attività lavorativa, per accedere alle mense aziendali, per usufruire dei mezzi di trasporto a lunga percorrenza oltre che in palestra e in piscina e per l’attività sportiva al chiuso. Dal 6 dicembre l’obbligo del green pass, nella sua versione base, viene esteso agli ospiti di alberghi e strutture ricettive (quindi anche agli alloggiati che pernottano e usufruiscono dei servizi della struttura). ll green pass base è necessario anche per usufruire della piscina, della palestra, del centro benessere e per l’uso degli spogliatoi. Inoltre viene chiesto per utilizzare i mezzi del trasporto ferroviario regionale e del trasporto pubblico locale.

Se il ristorante della struttura ricettiva è aperto anche a clienti esterni oltre che agli ospiti alloggiati, quale certificato è necessario?

Se il ristorante della struttura è aperto anche al pubblico esterno, per accedere alla somministrazione servirà il green pass rafforzato per tutti.

Che cosa si può fare senza green pass?

Continuano a non essere soggetti al possesso di alcuna tipologia di green pass i servizi di somministrazione di alimenti e bevande all’aperto e il servizio d’asporto di cibi e bevande.

Cosa succede quando cambia la colorazione delle regioni?

In zona gialla e in arancione non si applicano più limiti e chiusure. Le chiusure scatteranno solo in zona rossa, dove verranno attuate le limitazioni più rigide quali coprifuoco e limitazioni agli spostamenti e saranno consentiti solo l’asporto e la consegna a domicilio

Ora iniziamo specificando la nostra organizzazione in questo momento!

Viste le ultime norme per chi soggiorna in Hotel, sarebbe possibile usufruire, dei servizi di ristorazione all’interno, ma nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19!

Ti volevo informare quindi che al Pineta verrà richiesto ad ogni ospite di età superiore ai 12 anni il Green Pass per poter accedere ai nostri servizi.

Ci rendiamo conto della confusione che si sta creando in generale, ma siamo fermamente convinti che al momento è la scelta necessaria per poter continuare a lavorare in onestà.

Oltre che con doppia sommisistrazione vaccinale, il Green Pass può essere ottenuto facendo un tampone entro 48 ore prima dell’arrivo che verrà ripetuto ogni 48 ore presso farmacie o punti designati.  (abbiamo un accordo con la farmacia di zona).

Queste disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Quali sono le attività e i servizi in Italia dove è possibile accedere con la Certificazione verde COVID-19?

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”. Dal 6 agosto servirà, inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività:

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (no hotel) per il consumo al tavolo, al chiuso;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.


La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. La Certificazione verde COVID-19 si applica a tutte le attività e i servizi autorizzati in base al livello di rischio della zona.

È richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti. Regioni e Province autonome possono prevedere altri utilizzi della Certificazione verde COVID-19. La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per queste persone verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.

I bambini sono esonerati dalla Certificazione verde COVID-19 per accedere per esempio a bar, ristoranti, musei, parchi di divertimento? 

Sì, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il “green pass”, come appunto mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento.
La Certificazione non è richiesta, inoltre, per accedere da parte di bambini e ragazzi ai centri educativi per l’infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione.
Tuttavia si ricorda che attualmente in caso di viaggio dall’estero in Italia, ai bambini con più di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido.
Per i viaggi fuori dall’Italia, i limiti sono decisi dai singoli Paesi e possono variare in base alla situazione epidemiologica.
Prima di metterti in viaggio, informati sui siti dei Paesi di destinazione.

Sono cliente di un albergo: posso accedere ai servizi di ristorazione riservati ai clienti dell’albergo, anche se non ho una certificazione verde COVID-19?

Sì, i clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde COVID-19.

Nelle strutture ricettive, infatti, l’accesso è riservato a chi è in possesso di una certificazione verde COVID-19 solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere, per i quali l’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 specifica che l’obbligo si applica “anche all’interno di strutture ricettive”.

Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso.

Come nel nostro Caso, per cui noi chiederemo a tutti il GREENPass sia per accedere al ristorante che alla SPA, chi non lo avrà potrà comunque consumare i pasti all’aperto oppure in una sala riservata a chi non ha Green Pass.

Nicola Sicher

Se un ospite è già presente in struttura prima della data del 6 agosto è necessario comunque verificare il green pass?

Sì, a partire dalla data del 6 agosto 2021.

Se il tampone ha validità di 48 ore e il soggiorno ha una durata superiore deve essere ripetuto?

Sì, il tampone va ripetuto ogni 48 ore. Per quanto concerne l’effettuazione dei tamponi ASAT ha fatto una convenzione con l’Associazione Titolari di Farmacie.

Se un ospite ha ricevuto la prima dose di vaccino solo alcuni giorni prima il soggiorno il certificato vaccinale è valido ai fini del green pass?

La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose. L’unica soluzione, in attesa che trascorrano i 15 gg dalla vaccinazione per accedere ai servizi di ristorazione al chiuso o al centro benessere è sottoporsi a tampone ogni 48 ore oppure consumare i pasti in camera o all’aperto.

Chi è esente dall’obbligo del green pass?

L’obbligo di esibire il green pass non si applica ai bambini di età inferiore ai 12 anni compiuti (in quanto esclusi per età dalla campagna vaccinale) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Come viene effettuata la verifica del possesso del green pass?

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per cui è richiesto il green pass, sono tenuti a verificarne il possesso mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l’applicazione “VerificaC19”, scaricata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l’assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo.

Qual è la procedura per la verifica del green pass?

L’ospite mostra al verificatore (albergatore o suo delegato) il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L’app VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. L’app mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’app.

Quali sono le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni?

In caso di violazione delle disposizioni previste, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività̀ da uno a dieci giorni.

Un ospite che proviene da uno stato dell’Unione Europea quale certificazione dovrà esibire?

Dal 1° luglio, è valida la EU Digital Covid Certificate per gli spostamenti all’interno dell’Unione Europea e dell’Area Schengen. Tutti i Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Schengen hanno adottano certificazioni nazionali che, oltre ad essere utilizzabili sul rispettivo territorio nazionale, valgono come EU Digital Covid Certificate.

Per viaggiare in Europa ed entrare in Italia, la Certificazione verde COVID-19 del viaggiatore deve attestare una delle seguenti condizioni:
• aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni;
• oppure esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo);
• oppure aver fatto un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza.

Un ospite che proviene da uno stato extra – Ue quale certificazione dovrà esibire?

L’articolo 7 dell’ordinanza del Ministero della Salute del 29 luglio 2021 prevede che le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie del Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord e Stati Uniti d’America, sono riconosciute come equivalenti al green pass e possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.
Ricordiamo che ai fini della validità del green pass il vaccino somministrato deve essere riconosciuto dall’EMA (Agenzia europea dei medicinali), allo stato attuale: Comirnaty di Pfizer-BioNtech – Moderna – AstraZeneca e Janssen di Johnson & Johnson. L’ospite vaccinato con Sputnik, non ancora riconosciuto dall’EMA e quindi non valido per il green pass, dovrà effettuare un tampone per avere il green pass con validità di 48 ore.

Vi aspettiamo al Pineta! Per maggiori info, visita il sito governativo alla pagina dedicata al green pass.


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